Art. 6.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i seguenti compiti:

          a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;

          b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;

          c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

          d) promuove l'integrazione delle terapie e delle medicine non convenzionali;

          e) trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte.

 

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      2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione di cui all'articolo 5 costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.