1. La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i seguenti compiti:
a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
d) promuove l'integrazione delle terapie e delle medicine non convenzionali;
e) trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione di cui all'articolo 5 costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.